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Lo Statuto dell'A.R.C.A.

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita in data 29 Ottobre 2004 l'Associazione Ricerca e Conservazione Avifauna e Ambiente, di seguito denominata A.R.C.A.

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini (persone fisiche) che ne condividano gli scopi, i principi e le attività.

Art. 2 - SEDE

L'A.R.C.A. ha sede in Senigallia; Viale Bonopera, 55

Art. 3 - SCOPI

L'A.R.C.A. ha come scopi la tutela, la gestione e conservazione dell'avifauna e degli ecosistemi, ed intende perseguirli con le attività descritte a seguire:

  1. Promozione, organizzazione e realizzazione di studi e ricerche sull'avifauna selvatica.
  2. Promozione, organizzazione e gestione di incontri, seminari, convegni, corsi ed attività divulgative allo scopo di diffondere e migliorare le conoscenze sull'avifauna e gli ambienti naturali.
  3. Favorire la collaborazione fra associazioni ed operatori che si occupano di ricerca e tutela dell'avifauna e dei loro habitat.
  4. Promozione, organizzazione e realizzazione di studi e ricerche sugli ecosistemi e le loro componenti.
  5. Ogni altra attività relativa alle finalità di cui sopra.

Per le predette attività l'A.R.C.A. potrà collaborare con Enti pubblici e/o privati di rilevanza locale o nazionale o internazionale. Potrà altresì collaborare con organismi, movimenti, associazioni e fondazioni e/o persone giuridiche.
L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 4 - ASSOCIATI

Si distinguono in:

  • Fondatori — coloro che sottoscrivono l'Atto di costituzione dell'Associazione.
  • Ordinari — persone fisiche che intendono condividere gli scopi e le attività dell'Associazione, come sopra precisati, e la cui domanda di ammissione venga accettata dall'Assemblea.

Art. 5 - QUOTE DI ADESIONE

Le modalità di contribuzione degli associati e l'entità della contribuzione stessa saranno stabilite dall'Assemblea.

Art. 6 - STATUS DI ASSOCIATO

Lo status di associato si acquisisce:

  • Per gli associati fondatori dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo;
  • Per gli associati ordinari a seguito della manifestazione della propria volontà di aderire all'Associazione, su presentazione di un socio fondatore o di due soci ordinari.

Lo status di associato si perde per dimissioni o per esclusione o per mancato pagamento della quota associativa e non dà diritto ad alcun rimborso di quote già eventualmente versate e a liquidazione patrimoniale.

Art. 7 - DIMISSIONI

Gli associati possono recedere dall'Associazione presentando le proprie dimissioni al Presidente, il quale ne dà comunicazione all'Assemblea.

Art. 8 - ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde per esclusione. L'esclusione non può avvenire se non per gravi motivi e cioè per comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione e deve essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La qualità di socio si perde per mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Art. 10 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

  • L'Assemblea degli Associati.
  • Il Consiglio Direttivo.
  • Il Presidente — Il Vicepresidente.

Gli organi di cui sopra svolgono la propria attività a titolo gratuito.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - COMPOSIZIONE

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni prese in conformità alle norme di legge ed allo Statuto vincolano tutti gli Associati.

Art. 12 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli associati o della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente provvede a convocazione a mezzo lettera / fax / e-mail, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione dell'Assemblea e con l'elenco dei punti all'ordine del giorno.
Il preavviso deve essere di almeno 10 giorni.

Non sono ammesse più di due deleghe di rappresentanza nell'Assemblea.

In caso di modifiche allo statuto o scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, è richiesta, per la validità della seduta e per la votazione, (sia in prima che in seconda convocazione), la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza.

Art. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è competente a deliberare:

  • Sulla nomina del Consiglio Direttivo e sul numero dei suoi rappresentanti.
  • Sull'approvazione del bilancio consuntivo e verifica del programma svolto.
  • Sull'approvazione di modifiche statutarie.
  • Sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.
  • Sull'approvazione del programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo e sull'approvazione a consuntivo, delle attività svolte dal Consiglio stesso.
  • Sulle modalità ed entità di contribuzione degli associati.
  • Sull'approvazione del bilancio sia preventivo che consuntivo e sulla delibera per eventuali disavanzi di gestione.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, composto da membri eletti dall'Assemblea (nel numero dalla stessa stabilito), ha il compito di applicare le decisioni dell'Assemblea.
Esso inoltre:

  • Elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente e nomina un Tesoriere.
  • Predispone il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.
  • Individua i nominativi degli Associati disponibili per lo svolgimento delle attività perseguite dall'Associazione.
  • Svolge in genere tutte le attività non espressamente riservate all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni.
I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare ai lavori dello stesso, in caso di assenza ingiustificata che si prolunghi oltre i tre mesi il citato Direttivo può dichiarare il soggetto decaduto dalla carica e procedere alla sua sostituzione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti i soci che intendano parteciparvi, salvo espressa previsione contraria nell'ordine del giorno.
Gli organismi dirigenti svolgono la loro attività dirigenziale a titolo gratuito.

Art. 15 - TESORIERE

Compito del Tesoriere è gestire l'amministrazione finanziaria e redigere il bilancio economico annuale.

Art. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso terzi, in giudizio, garantisce la Direzione permanente dell'Associazione, convoca almeno una volta all'anno l'Assemblea dei Soci, almeno una volta al mese il Comitato Direttivo e ne fissa l'Ordine del Giorno.

Il Presidente, nelle sue funzioni, è coadiuvato dal Vicepresidente, che lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 17 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

  • Quote di contribuzione dei soci così come definite nella loro entità dall'Assemblea.
  • Liberalità, contributi e sovvenzioni che comunque provengano all'Associazione.
  • Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo.

Il patrimonio è altresì costituito, oltre che da eventuali beni immobili, dalla documentazione (consistente in libri, riviste, supporti multimediali, studi, ricerche, monografie, saggi) e dagli strumenti per la ricerca e la divulgazione che verranno nel tempo acquisiti, catalogati e resi disponibili.

L'Associazione può inoltre acquisire, in via di temporaneo utilizzo ed al di fuori della pertinenza al proprio patrimonio, materiale e documentazione che ogni Associato o altra figura intenda mettere a disposizione come supporto alla divulgazione o alla ricerca.

Le quote associative versate ed il patrimonio dell'Associazione sono intrasmissibili agli eredi degli Associati.

Art. 18 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli articoli del Codice Civile ed alla legislazione ordinaria vigente in materia di Associazioni.

 


Senigallia 29 Ottobre 2004

  

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